Il tribunale Penale Internazionale per il Rwanda. La Genesi delle Corti Penali Internazionali

Fin dalla fine del XIX secolo gli stati capirono che alcuni crimini commessi in tempo di guerra non potevano essere definiti semplicemente come conseguenza di essa. Infatti ben presto le grandi potenze pensarono alla nascita di un tribunale internazionale che avrebbe dovuto giudicare tali atti inumani. Nel maggio 1915, in piena Prima Guerra Mondiale, rappresentanti di Inghilterra, Francia e Russia avvisarono la Turchia e i dirigenti dell’Impero Ottomano che sarebbero stati ritenuti colpevoli dei crimini allora in svolgimento contro la minoranza armena. Questa prima avvisaglia di giustizia internazionale avrebbe dovuto portare alla nascita di una giurisdizione internazionale, che avrebbe dovuto giudicare i “Crimini di inumanità”, ma tale obiettivo rimase lettera morta. Nonostante la comunità internazionale non fosse riuscita a portare a termine l’obiettivo, la Società delle Nazioni incaricò un team di giuristi per fissare finalmente quali reati e quali crimini dovesse giudicare una corte internazionale e naturalmente anche un diritto che tutte le nazioni appartenenti alla Lega avrebbero dovuto rispettare. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale e con la scoperta dei mostruosi Lager nazisti le nazioni vincitrici del conflitto decisero di dover condannare i criminali che si erano macchiati della Shoah. Con l’accordo di Londra firmato l’8 agosto 1945 le nazioni vincitrici istituirono il Tribunale Internazionale di Norimberga, il primo passo verso un diritto universale destinato a condannare chiunque si macchi di crimini di guerra come genocidio, crimini contro l’umanità e dopo la tragedia della Shoah, di crimini contro le minoranze. Il Tribunale Internazionale fissò tre principi fondamentali: il primo era la responsabilità penale individuale di fronte alla corte; il secondo la perseguibilità anche per capi di stato e ministri; terzo l’imputato non può utilizzare come alibi il fatto di aver obbedito agli ordini. Durante le prime sedute dell’ONU venne proposta quindi l’idea di una corte permanente sempre pronta a giudicare le violazioni dei diritti umani che avvenivano nel mondo, ma l’avvento della Guerra Fredda e le continue minacce di attacchi prima di una potenza e poi dell’altra portarono alla sospensione del progetto della corte permanente per 40 anni (dal 1954 fino ai fatti della Bosnia e del Rwanda). La fine della Guerra Fredda, la rinnovata fiducia degli stati nelle Nazioni Unite e l’emergere di nuove tragedie nei Balcani ed in Africa imposero alle nazioni il gravoso compito di istituire un diritto internazionale con il potere di condannare gli artefici delle ultime carneficine del XX secolo. Nel 1992 l’Assemblea delle Nazioni Unite chiese alla commissione per il diritto internazionale di elaborare il progetto di uno statuto, approvato nel 1994. L’elaborazione di questa carta e l’effettivo lavoro dei tribunali approvati per giudicare tali crimini (risoluzione 827 del 25 maggio 1993 per la Bosnia e risoluzione 955 dell’8 novembre 1994 per il Rwanda), contribuirono fortemente alla nascita di una corte penale internazionale. Non bisogna poi dimenticare che alla nascita del diritto penale internazionale contribuì fortemente la società civile, sempre più indignata e consapevole anche grazie alla diffusione dei media come Internet, delle violazioni dei diritti umani commesse anche nei Paesi più piccoli e lontani. Proprio per questo motivo molti studiosi e giuristi condannano il principio della sovranità degli stati nel diritto internazionale e rilanciano di conseguenza l’idea di un diritto cosmopolita di ispirazione Kantiana, cioè di ogni singolo individuo all’interno della comunità internazionale, limitando considerevolmente la competenza giuridica dello Stato. L’appartenenza degli stati alla comunità internazionale si baserebbe sul rispetto di alcuni obblighi (come quello di intervenire nei casi di provata violazione dei diritti umani), poiché una violazione degli stessi costituirebbe il crimine internazionale. L’esperienza dei tribunali penali internazionali per l’ex Jugoslavia e per il Rwanda, con la condanna di un primo ministro (ruandese) e di un capo di stato (Milosevic), ha indubbiamente limitato il peso degli stati ed ha rafforzato il ruolo di detti tribunali.

Lo statuto della Corte Internazionale

Il 18 luglio 2002 a Roma è stato adottato lo Statuto di una corte penale internazionale. Detta corte, che a differenza delle corti penali per la Jugoslavia ed il Rwanda ha carattere permanente, avrà sede all’Aja e impegnerà 18 giudici a tempo pieno. Sarà competente per i crimini di guerra, contro l’umanità e per i crimini di genocidio ed aggressione. Inoltre questa corte ha un altro carattere che la differenzia dalle altre due: cioè il principio di complementarietà. Infatti se i tribunali per il Rwanda e per la Jugoslavia giudicavano solo casi che si riferivano ai due Paesi, la nuova corte, essendo basata su un trattato internazionale, prevede una procedura di cooperazione tra stati. Questo significa che la corte può esercitare le proprie funzioni unicamente qualora le autorità nazionali competenti non manifestino la volontà o siano nell’incapacità di perseguire l’autore di un crimine internazionale. In molti rimasero delusi leggendo gli articoli che formano lo statuto, ma non si può negare che tale corte non permetterà nessuna impunità, infatti un processo farsa verrà interpretato come la mancanza di volontà di uno stato interessato di arrivare alla verità, mentre un processo carente sarà visto come l’incapacità di uno stato di avviare le indagini e di celebrare il processo. Per ciò che riguarda i crimini che giudicherà lo statuto insiste sulle diverse forme di responsabilità penale e di complicità, facendo rientrare in quest’ultimo caso: l’ordine, l’organizzazione, l’istigazione e il favoreggiamento di un crimine o di un tentato crimine. Per ciò che invece riguarda il genocidio, lo Statuto di Roma si rifà alla convenzione del 1948 ed amplia in maniera sensibile il reato aggiungendo il concetto di intenzione e di consapevolezza, dipodoché nessun imputato possa usare come alibi quello di aver obbedito ad ordini perentori. Se fino ad ora sono stati evidenziati i meriti e le novità di tale statuto, vanno anche citati i suoi limiti. Il limite principale è che non tutti gli stati hanno votato lo statuto: 120 lo hanno votato, 21 si sono astenuti ed altri 7 non l’hanno votato, tra cui gli USA, sempre molto restii ad abbandonare porzioni di sovranità nazionale a vantaggio di un organismo internazionale. Inoltre altri stati, come la Cina e la Russia, continuano a non firmarlo (visto che in questi stati continuano le violazioni dei diritti umani contro varie minoranze e contro i cosiddetti “diversi”, come gli omosessuali) e questo è un grave limite perché i crimini possono essere perseguiti solo negli stati che hanno aderito allo statuto. La futura corte riuscirà a prevenire il genocidio? Questo naturalmente dipenderà dal numero di aderenti allo statuto, certo i precedenti del Rwanda e della Jugoslavia non fanno stare tranquilli. Non ha forse aspettato l’ONU prima di intervenire in Jugoslavia? Non ha forse aspettato la fine del 1994 quando ormai le vittime erano già svariate migliaia? In Rwanda non ha forse dato prova di lassismo e di non avere nessuna voglia di intervenire? Già alla fine del 1993 esistevano rapporti allarmanti sulle uccisioni di tutsi eppure l’ONU non ha fatto nulla. Già nel gennaio 1994 Romeo Dallaire aveva messo in guardia le Nazioni Unite sui massacri che di lì a poco sarebbero avvenuti. Ma le Nazioni Unite per tutta risposta, mentre i massacri erano al culmine, ha addirittura ridotto gli uomini della UNAMIR a 270, facendoli diventare “cani da guardia sdentati”, secondo la terribile definizione di Dallaire. L’attendismo delle Nazioni Unite ed il disimpegno delle potenze mondiali ha dato ai genocidari la sensazione di impunità, portando infine alla morte di ben 800.000 persone. Ancora forse la Comunità internazionale non sa bene come fare per difendersi e difendere tutti coloro che sono minacciati o che subiscono atti di genocidio o quanto meno di violazione dei diritti umani. L’ex segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, il 27 gennaio del 2004 ha fatto mea culpa e ha chiesto scusa al presidente Paul Kagame per non aver saputo difendere i ruandesi, tuttavia ha auspicato la nascita di un comitato che possa prevenire un genocidio fin dalle prime avvisaglie, ed è questo ciò che si augura ogni uomo appartenente alla società civile internazionale.

Il Tribunale Internazionale per il Rwanda

Nel 1993 il governo ruandese rappresentato da Habyarimana e i rappresentanti del Fronte Patriottico ruandese si erano incontrati ad Arusha, in Tanzania, per porre fine alla guerra civile ed anche per assicurare alla giustizia tutti coloro che si erano macchiati di crimini contro l’umanità negli anni precedenti. Nell’agosto del 1994 l’esigenza di fare giustizia era quanto mai forte e decisamente più impegnativa. Le Nazioni Unite l’8 novembre 1994 votano una risoluzione (conosciuta come risoluzione 955), che però riceve un solo voto contrario molto significativo: è il voto dell’ambasciatore ruandese Bakuramutsa Manzi. Il voto contrario non è una semplice presa di posizione, infatti lo stesso Kagame si era augurato al più presto che venisse insediata tale corte in tempi rapidi. Ma ci sono delle cose che non convincono i ruandesi: la prima è la consapevolezza che il tribunale non avrà la forza di indagare sui crimini avvenuti prima del genocidio, e questo non permetterà di ricostruire la catena di violenza che ha portato alla mattanza; inoltre il tribunale sarà istituito fuori dai confini dello stato e giudicherà i condannati con leggi che non sono quelle ruandesi. Anche il fatto di non poter condannare alla pena capitale gli estremisti hutu viene vista come una insopportabile mancanza di rispetto: “I nazisti a Norimberga furono condannati a morte, forse uccidere ebrei è più grave che uccidere neri?”, così si chiede tra sé e sé Kagame. Sotto questi auspici tutt’altro che positivi viene scelta anche la sede del tribunale: Arusha, proprio dove erano stati firmati quei famosi accordi che nessuna delle parti in guerra aveva poi rispettato. I lavori del tribunale cominciano finalmente il 27 novembre del 1995 ma le difficoltà si prospettano subito molto gravi e difficili da superare: infatti la città di Arusha è parecchio fuori mano sia per i giudici che devono recarsi sui luoghi dei massacri sia per chi verrà ad Arusha per testimoniare. Il giudice che si occuperà della corte è il sudafricano Richard Goldstone, lo stesso che si sta occupando del tribunale per l’ex Jugoslavia. Visto le premesse, i ruandesi credono sia già un miracolo il fatto che i lavori comincino nel gennaio 1997.

Alcune tra le sentenze più eclatanti: Jean Paul Akayesu

Il 9 gennaio del 1997 davanti ai giudici di Arusha si presenta Jean Paul Akayesu, sindaco del comune di Taba per circa un anno. Akayesu, ex insegnante, prima dell’omicidio del presidente manteneva con i tutsi un rapporto cordiale ed amichevole. Quando scoppiarono le violenze, molti tutsi si rifugiarono presso di lui nel municipio del paese. Akayesu li intrappolò e li consegnò alla milizia. Il sindaco inoltre ebbe il merito di organizzare incontri nel quale incitava la sua gente ad uccidere i tutsi, partecipò a cacce ai tutsi, presenziò attivamente a sedute di tortura ed indicò alla milizia le persone più importanti che dovevano essere uccise per prime. Nel palazzo del comune gli Interahamwe violentarono più e più volte le donne che avevano trovato rifugio nel municipio. I morti nel suo comune furono circa 2.000. Il sindaco nel luglio ’94 scappò in Zambia dove venne catturato nell’ottobre del 1995. Al processo Akayesu si difese non negando gli omicidi e le violenze, ma dicendo di essere stato forzato a partecipare alle violenze. I legali del sindaco, vedendo la partita ormai perduta, chiamano a testimoniare il generale Romeo Dallaire. Il generale si presenta in uniforme e comincia a raccontare tutto ciò che sa, senza mai nominare il sindaco di Taba. La sua testimonianza è molto commovente, infatti il generale si ferma tante volte per chiedere scusa e per asciugarsi le lacrime che gli inondano gli occhi. Durante una delle fasi della sua testimonianza, il generale alza la voce dicendo che gli sarebbero bastati 5.000 soldati armati per sgominare le milizie, ma ora non può far altro che curarsi per non essere fagocitato dai sensi di colpa. La testimonianza nelle intenzioni dei legali avrebbe dovuto salvare il sindaco, ma la corte per tutta risposta lo condanna il 2 settembre del 1998 ritenendolo colpevole di nove dei quindici capi d’accusa di cui è accusato, tra i quali genocidio, crimini contro l’umanità, violenza sessuale e tortura. La sentenza è storica per due motivi: il primo è che il sindaco è il primo condannato per genocidio ai sensi della convenzione del 1948, il secondo è perché il sindaco è il primo condannato per incitamento allo stupro, definito dai giudici di Arusha come: “Un atto di genocidio in quanto mira a distruggere del tutto o in parte un determinato gruppo di persone”.

I membri del governo alla sbarra

Jean Kambanda, primo ministro ruandese durante il genocidio, il 18 luglio 1997 viene arrestato in Kenya con altri sei ex funzionari del governo. Nel maggio del 1998 compare davanti al giudice e nell’estremo tentativo di mantenersi a galla trascina con sé moltissime persone. Anche lui come il sindaco di Taba cerca di farsi vedere come una marionetta in mano a degli abili burattinai che lo hanno usato per i loro scopi. Kambanda non nega niente di ciò che ha visto o ha fatto, infatti afferma che tutti i prefetti ruandesi erano a conoscenza dell’organizzazione ed hanno fatto il loro lavoro, afferma di aver fatto cacciare e poi fatto mettere a morte il prefetto di Butare che si era rifiutato di far entrare le milizie nel suo comune. Conferma l’uso dei media e della radio RTML per incitare al massacro, confessa che tra aprile e giugno del ’94 ha compiuto missioni presso molti comuni con l’obiettivo di istigare i contadini ruandesi ad uccidere i tutsi. Riconosce che il 3 maggio non è intervenuto per salvare dei bambini rifugiati in un ospedale e ammette in maniera perentoria che partiti, esercito, milizia e bande paramilitari avevano pianificato la strage molto prima del 6 aprile ’94. La deposizione-fiume di Kambanda è la prova che chi afferma la tesi del doppio genocidio non ha alcuna credibilità. Il 4 settembre 1998 la corte di Arusha lo condanna all’ergastolo ed è un’altra condanna storica: è la prima volta che un primo ministro viene condannato per il crimine di genocidio. Pauline Nyiramasuhuko compare davanti i giudici di Arusha con suo figlio Arsene Shalom. Ministra per la famiglia e per la condizione della donna sia nei mesi del genocidio che nel governo precedente, è accusata di aver incitato e di avere organizzato stupri di massa (mettendo il figlio a capo delle brigate), utilizzando appositamente stupratori affetti dal virus dell’HIV, nel comune di Butare. È la prima donna ad essere giudicata da una corte internazionale, talaltro è anche la prima donna ad essere condannata per violenza sessuale ed incitamento allo stupro da un tribunale internazionale. Theoneste Bagosora, capo del gabinetto della difesa, viene aiutato da alcuni rappresentati dell’esercito francese a fuggire in Camerun, guarda caso un Paese francofono. Da lì il colonnello non si dà per vinto ma rilancia le sue intenzioni. Infatti su un giornale camerunese spiega che sta preparando il suo ritorno in Rwanda e la ripresa della guerra che, a suo dire, sarà ancora più spietata e durerà fin quando i tutsi non saranno spazzati dalla faccia della terra. Il 9 marzo del 1996 viene arrestato e sei anni dopo si apre il processo. Il colonnello non è presente all’apertura del processo per protesta, infatti per bocca del suo avvocato, Raphael Constant, protesta per la mancata traduzione degli atti dell’accusa e per lo show mediatico che è costretto a subire. Le proteste dell’avvocato però non servono a spostare il verdetto della corte che riconosce le responsabilità del colonnello. Nei mesi precedenti al genocidio il colonnello ha preparato in ogni minimo dettaglio il genocidio e dopo l’attentato al presidente ne ha avuto il totale controllo. All’architetto del genocidio vengono inoltre imputate le morti di Agathe Uwilingiyimana, degli altri leader dei partiti moderati (in maggior parte hutu) e dei dieci caschi blu che difendevano la ministra. La sentenza arriva il 18 dicembre 2008, la condanna è l’ergastolo.

Il processo ai “media dell’odio”

Hassan Ngeze, direttore del giornale estremista Kangura, Ferdinand Nahimana e Jean-Bosco Barayagwiza, due tra i fondatori di RTML, e Georges Ruggiu, il belga di origine italiana speaker di punta della stessa radio, appena finito il genocidio si rifugiano nei campi profughi organizzati nelle città di Bukavu e di Goma, da dove vengono stampati alcuni numeri di Kangura e da dove riprende a trasmettere RTLM. Anche loro però finiscono sotto accusa e compaiono davanti ai giudici di Arusha. Ruggiu, arrestato in Kenya il 23 luglio 1997 e trasferito ad Arusha, si presenta convertito all’Islam e con il nome di Georges Omar Ruggiu. Il neo convertito si mostra pentito e si dichiara colpevole, inoltre, tenuto conto che ha salvato la vita a molti bambini tutsi, il tribunale lo condanna nel 2000 a 12 anni di carcere. Gli ultimi, su sua richiesta vengono scontati nel carcere di Voghera, da dove uscirà per buona condotta il 21 aprile del 2009. Barayagwiza, Nahimana e Ngeze, sempre proclamatisi innocenti, si mostrano meno collaborativi. Ngeze addirittura tenta il suicidio ingerendo detersivi per pulire pavimenti. Ristabilitosi, gli vengono affidati un computer ed un modem da cui diffonde messaggi razzisti. Durante il processo, l’avvocato che difende Ngeze fa leva sulla libertà di stampa che deve essere difesa, ma il giudice della corte di Arusha, Navathenem Pillay, motiva così le condanne ai mercenari della penna ed ai giornalisti genocidari: “Voi eravate pienamente consapevoli del potere delle parole e avete usato la radio ed altri media per disseminare odio e violenza. Senza machete, armi o altri oggetti voi avete causato la morte di decine di migliaia di uomini innocenti”. Nahimana e Ngeze, ai quali non sono stati attribuiti fatti di sangue, sono stati condannati all’ergastolo, mentre Barayagwiza è stato condannato a 35 anni di reclusione. È la seconda volta che vengono condannati dei giornalisti per istigazione al genocidio. Il primo caso era stato quello di Julius Streicher, condannato a morte dai giudici di Norimberga per la propaganda violentemente antisemita del suo giornale Der Stȕrmer e per le incitazioni al genocidio. Simon Bikindi, famoso per la canzone Odio questi hutu, che scherniva gli hutu che trattavano con rispetto i tutsi, viene catturato su indicazione del procuratore Carla del Ponte a Leiden, a pochi chilometri dall’Aja. Bikindi è accusato di cospirazione al fine di commettere genocidio, di genocidio, di pubblico incitamento al genocidio e di crimini contro l’umanità. Bikindi viene arrestato il 12 luglio 2001 e trasferito ad Arusha. Il 4 aprile 2002 si dichiara innocente ma fortunatamente nel dicembre 2007 viene condannato a 12 anni di carcere.

Le vicende dei religiosi accusati di genocidio

Tra i vari imputati passati per Arusha vi sono molti esponenti delle varie chiese e sette presenti in Rwanda. Esponente religioso molto importante è Elizaphan Ntakirutimana, pastore avventista che nei primi giorni del genocidio ricevette una lettera firmata da alcuni sacerdoti che temevano per la loro vita e per quella della loro famiglia. La risposta del religioso è rimasta un emblema di come anche i ministri di Dio in quei giorni si fossero dimenticati i comandamenti divini: “Dovete morire. Fatevene una ragione, Dio non vi vuole più!”. Il pastore avventista viene arrestato nel 1998 in America, dove aveva ottenuto la carta verde perché suo figlio faceva il medico proprio in quel paese. Nel febbraio del 2003 viene condannato a dieci anni ma viene scarcerato nel dicembre del 2006 a causa delle sue cattive condizioni di salute. Muore poche settimane dopo la scarcerazione a 82 anni. Altra vicenda riguardante un religioso tradotto ad Arusha è la storia di Athanase Seromba, prete cattolico accusato di avere organizzato un grande massacro di tutsi, che si erano rifugiati nella sua parrocchia a Nyange. Dal 1997 il prete ruandese si trova in un paese del fiorentino, San Mauro a Signa, dove assiste l’anziano titolare della parrocchia. Da quando viene richiesto il suo arresto risulta irreperibile. Tra i suoi principali accusatori vi sono l’agenzia britannica African Rights e molti ruandesi, a difenderlo è invece un avvocato di eccezione, ovvero il Vaticano. Monsignor Andreozzi, direttore dell’ufficio missionario nazionale e pontificie opere missionarie, dichiara: “Abbiamo raccolto molte prove che testimoniano la non colpevolezza del prete ruandese”. Il governo italiano non dà inizio alle ricerche del prete scatenando l’indignazione delle Nazioni Unite e del procuratore Carla del Ponte, la quale mette in evidenza il contrasto tra un Paese come la Serbia che ha acconsentito all’estradizione di Milosevic e il governo italiano, che non vuole neanche cercare il prete. Nell’ottobre del 2001 Carla del Ponte incontra il primo ministro Berlusconi e il ministro Castelli ricevendo rassicurazioni, ma neanche il suo appello e quello di Amnesty International vengono ascoltati. La situazione si sblocca solo quando Seromba sceglie di sua volontà di costituirsi. Arriva ad Arusha il 6 febbraio del 2002 e lì si dichiara non colpevole. Nel 2008 viene condannato a 15 anni, ma l’accusa fa ricorso e in appello gli viene inflitto l’ergastolo, che potrà scontare in Benin.

Un lavoro enorme per pochi giudici

Prima di tracciare un bilancio della corte penale internazionale bisogna ricordare il ruolo che le giurisdizioni straniere hanno avuto nell’assicurare alla giustizia alcuni responsabili dei crimini che sono avvenuti in Rwanda. Molti genocidari, alla presa del potere da parte del RPF hanno scelto la via della fuga verso paesi confinanti e verso i paesi occidentali. Lo statuto della Corte penale internazionale chiede la collaborazione degli stati e attribuisce loro la competenza per giudicare i sospettati di genocidio, inoltre il Consiglio di sicurezza con la risoluzione n. 978 del 1995 impone agli stati di arrestare i sospettati che ricadono sotto la propria giurisdizione. Malgrado questo, in un primo momento gli stati si sono rifiutati di consegnare e anche di indagare su criminali ruandesi. Solo dopo anni la situazione è cambiata e anche gli stati più riottosi si sono decisi a collaborare con la corte. Da un lato numerosi stati, tra cui Belgio, Benin, Burkina Faso, Camerun, Costa d’Avorio, Kenya, Mali, Etiopia, Svizzera, Togo e Zambia hanno arrestato diversi criminali, che avevano trovato rifugio in questi stati, e li hanno trasferiti alla custodia del Tribunale internazionale. Contemporaneamente altri Paesi hanno fatto anche di più: hanno condannato direttamente alcuni sospettati all’interno delle loro giurisdizioni. Tra le sentenze simbolo emesse in questa maniera è importante ricordare la vicenda di Jean Bosco Barayagwiza, segretario di un partito estremista vicino al clan del presidente Habyarimana e imputato anche nel processo definito Media Trade, contro i giornalisti genocidari, giudicato nell’aprile 1996 dalla corte di New York e condannato a 35 anni di carcere. Il Belgio, in seguito a forti pressioni da parte della sua popolazione, ha modificato nel 1999 la legge del 1993 che riguardava la giurisdizione universale per violazione dei diritti umani, aggiungendo anche i reati di genocidio e di crimini contro l’umanità. In virtù di questo, il Belgio ha condannato nel giugno 2001 quattro cittadini ruandesi implicati nel genocidio e residenti a Bruxelles a pesantissime pene detentive. Mentre la corte militare svizzera nel 1998 ha condannato all’ergastolo un militare ruandese coinvolto nel genocidio. A fronte di queste azioni molto importanti e molto apprezzate dall’opinione pubblica mondiale, vanno però stigmatizzati atteggiamenti diametralmente opposti da parte della Francia, che si è sempre dimostrata restia a processare sospettati di crimini contro l’umanità commessi in Rwanda. Per tracciare un bilancio dell’esperienza del Tribunale Internazionale per il Rwanda di Arusha possiamo dire che questa giurisdizione ha operato bene: ha condannato oltre una decina di ex funzionari del governo genocidario, ha dato le condanne che si meritavano a sindaci, prefetti, imprenditori, religiosi, militari ed altri personaggi che, durante il genocidio, avevano cacciato i tutsi con grande zelo e paurosa spietatezza. Complessivamente i condannati non superano le cento unità, ma nessun tribunale internazionale ha condannato così tanti personaggi di primo grado di un regime. La corte per la ex-Jugoslavia ha condannato qualche personaggio in più, ma ha avuto bisogno di molto più tempo per poter condannare le menti della pulizia etnica, cioè Milosevic e Karadzic. Eppure i risultati sono insufficienti. Il problema più grave della corte di Arusha è il rapporto tra il tribunale, il governo e la popolazione ruandese. La popolazione del Rwanda al tribunale di Arusha non ci pensa. Quei pochi che ogni tanto hanno pensato al tribunale credono che questo tribunale serva non tanto a loro, ma alla comunità internazionale e alle Nazioni Unite che avrebbero potuto intervenire ma non lo hanno fatto. La domanda che si pongono più spesso i ruandesi è come vengono trattati i prigionieri condannati ad Arusha. Questa è la testimonianza di una donna che è stata stuprata per giorni interi da una cellula della milizia ed ha contratto L’HIV: “Non stanno un po’ troppo bene per essere degli assassini e degli stupratori? Loro ricevono un trattamento di tutto rispetto, hanno da mangiare e medicine. Io non ho da mangiare e presto morirò di AIDS. Che giustizia è mai questa?”. Il tribunale ha raccolto migliaia di documenti che provano come il genocidio sia stato realizzato al dettaglio e sia stato programmato molti mesi prima dell’attentato ad Habyarimana, mettendo a tacere tutti coloro che ancora parlano di doppio genocidio, di reazione violenta e spropositata all’invasione del Fronte e a chi ancora parla di guerra etnico-tribale. Purtroppo i ruandesi questo lo sapevano bene fin dall’inizio ed è per questo che non dobbiamo scandalizzarci quando questi dicono che il tribunale di Arusha è stato fatto dalle Nazioni Unite solo per pulirsi la coscienza.

Giovanni Trotta